I titoli accademici rilasciati dalla Pontificia Università Lateranense sono di diritto pontificio. Agli effetti civili hanno valore secondo i Concordati stipulati fra La Santa Sede e i vari Stati, le legislazioni civili vigenti e le norme delle singole Università o Istituti universitari.
La Pontificia Università Lateranense figura nell’elenco delle Facoltà e Università ecclesiastiche autorizzate dalla Santa Sede a norma dell’art. 40 del Concordato Lateranense fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e dell’art. 31 della L. 19.1.1942 n. 86 e rilascia titoli accademici in Teologia riconosciuti dalla Repubblica Italiana ai sensi della L. 25.3.1985 n. 121 e del D.P.R. 2.2.1994 n. 175. Pertanto i titoli accademici di Baccalaureato e di Licenza nelle discipline di Teologia e Sacra Scrittura sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come Diploma universitario e come Laurea.
In data 2 Luglio 2004 il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ha provveduto a dare attuazione, tramite proprio Decreto, alla Legge 5 Marzo 2004 n. 63 riconoscendo l’equipollenza dei titoli rilasciati dalla Facoltà di Diritto Civile della Pontificia Università Lateranense ai corrispondenti titoli rilasciati nelle Università Italiane.
Immatricolazione nelle Università statali:
Le Licenze in Sacra Teologia, in Diritto Canonico, in Filosofia, in Scienze dell’Educazione, in Psicologia e quelle rilasciate dal Pontificio Istituto Superiore di Latinità sono riconosciute valide ai fini dell’immatricolazione in qualsiasi Facoltà di Università e Istituti universitari statali e liberi.
Al fine di concedere esenzione da frequenze e abbreviazioni dei corsi universitari, le Autorità accademiche delle Università si pronunceranno, considerati i titoli accademici ecclesiastici conseguiti, nella loro autonomia e nella loro discrezionalità.
Le suddette delibere, aggiunte ai titoli ecclesiastici, dovranno, ai fini della eventuale valutazione, essere preventivamente vidimate e legalizzate (Circolare M. P. I. del 2 ottobre 1971, n. 3787).
Procedura di vidimazione dei titoli accademici ecclesiastici
Perchè i titoli accademici ecclesiastici siano riconosciuti è necessario che essi siano presentati, corredati da apposita domanda, al Ministero per l’Università e la Ricerca scientifica.
I cittadini italiani devono presentare i diplomi originali e il certificato comprovante le annualità, vidimati dalle competenti Autorità Ecclesiastiche (Congregazione per l’Educazione Cattolica, Segreteria di Stato, Nunziatura Apostolica in Italia) e debitamente legalizzati dalla Prefettura di Roma (Ufficio legalizzazioni; cfr Circolare M.P.I. del 2.10.1971 n. 3787).
Per i cittadini non italiani i titoli e il certificato comprovante le annualità devono essere vidimati presso l’Ambasciata o Consolato presso la Santa Sede oppure presso i Consolati dei rispettivi Paesi, dopo essere stati vidimati dalle Autorità Ecclesiastiche sopra citate.
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